Art. 16.

  Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
  Quando  ne  sia  riconosciuta  la  necessita'  il  Ministro  per la
pubblica  istruzione  scioglie,  con  suo  decreto,  il  Consiglio di
amministrazione    e    nomina   un   commissario   governativo   per
l'amministrazione  straordinaria,  fissando il termine entro il quale
il Consiglio di amministrazione dovra' essere ricostituito.