Art. 20.

  Al  personale  di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il
personale degli Istituti tecnici statali.
  Per  la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di
amministrazione  provvede direttamente, in conformita' delle concrete
necessita' dell'istruzione professionale.
  In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il
Consiglio  di  amministrazione  puo'  assumere in servizio temporaneo
esperti nel campo della produzione e del lavoro.
  Quando  funzionino  scuole  coordinate  a norma dell'articolo 7 del
presente  decreto,  il  personale di ruolo e non di ruolo puo' essere
assegnato  dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia
a  quelle  coordinate  che,  ad  ogni  effetto, sono considerate sedi
ordinarie di servizio.