Art. 21.

  Il  Consiglio  di  amministrazione puo' concedere, annualmente, nei
limiti  delle  disponibilita'  del  proprio  bilancio,  al  personale
direttivo,   insegnante   ed  amministrativo,  assegni  speciali  non
computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.
  La  concessione di tali assegni e' subordinata all'esistenza di una
o  piu'  delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno
1931,  n.  889,  ad  eccezione  del  personale  tecnico  incaricato e
temporaneo  per  il  quale, ferme restando tutte le altre modalita' e
condizioni  indicate  dal  suddetto  art. 49, si prescinde dal limite
posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.