Art. 3.

  Presso l'Istituto potranno essere istituiti:
    a)  corsi  di  specializzazione  per  qualificati  che aspirano a
diventare specializzati;
    b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;
    c)  corsi  di  integrazione  professionale per gruppi di mestieri
affini;
    d) corsi preparatori.