Art. 10.

  Alle  scuole  professionali  dell'Istituto  possono accedere, senza
esami  di  ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati
dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo
e,  mediante  esame  di  ammissione,  coloro  che,  sforniti  di tali
licenze, abbiano compiuto il 14° anno di eta'.
  In  ogni caso l'ammissione alle scuole professionali e' subordinata
ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.
  Le  condizioni  di ammissione ai corsi di cui alle lettere a), b) e
c)   dell'anzidetto  art.  3,  saranno  stabilite  dal  Consiglio  di
amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per
l'istruzione tecnica.