Art. 18.

  Il  posto  di  preside  e' conferito mediante pubblici concorso per
titoli  e  per  esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche
degli  Istituti  professionali  per il commercio, alberghieri, per il
turismo e degli Istituti tecnici commerciali, nonche' tra i direttori
delle   scuole   tecniche   commerciali  che  abbiano  la  necessaria
competenza  specifica  in materia e che siano in possesso degli altri
requisiti  previsti  dal  decreto del Capo provvisorio dello Stato n.
629 del 21 aprile 1947.
  Gli  altri  posti  di ruolo del personale insegnante sono conferiti
mediante  pubblico  concorso  per titoli e per esami e, qualora se ne
ravvisi  l'opportunita', secondo le norme dell'art. 36 della legge 15
giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.