Art. 19.

  Il  personale  direttivo  e  insegnante  di ruolo che, alla data di
pubblicazione  decreto  nella Gazzetta Ufficiale, trovasi in servizio
nell'Istituto  professionale  e  che,  per  l'attivita' svolta, abbia
dimostrato   particolare   competenza   e   perizia   nelle  mansioni
esercitate,   puo'   essere  inquadrato  nell'organico  dell'Istituto
professionale  su  proposta  del Consiglio di amministrazione, previo
parere  di  una  Commissione  tecnica  nominata  dal  Ministero della
pubblica istruzione, la quale sottoporra' il suddetto personale ad un
apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.
  Il  personale ritenuto meritevole di inquadramento e' collocato nel
posto  previsto  nell'annessa tabella organica, conservando i diritti
acquisiti  di  carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio
decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.
  La  tabella  organica annessa al presente decreto, vista, e firmata
d'ordine  del  Presidente  della  Repubblica,  dal  Ministro  per  la
pubblica  istruzione  e da quello per il tesoro, indica le qualifiche
del personale di ruolo e incaricato,