Art. 22.

  Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:
    1)  con  un  contributo  del  Ministero della pubblica istruzione
fissato in L. 60.000.000;
    2)   con  gli  eventuali  contributi  degli  Enti  locali,  delle
organizzazioni professionali di categoria e di privati;
    3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
    4) con i contributi degli alunni.