Art. 23.

  Per   quanto  riguarda  gli  oneri  a  carico  degli  enti  locali,
all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91,
lett. f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato
con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
  Per  quanto  non  e' previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica.
  L'onere   della  spesa  a  carico  del  Ministero  della  pubblica,
istruzione,  derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera'
sul  capitolo 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero
stesso  per l'esercizio 1961-62 e sui capitoli corrispondenti per gli
esercizi successivi.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 30 settembre 1961

                               GRONCHI

                                             BOSCO - SCELBA - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1963
  Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 22. - VILLA