Art. 23. Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per quanto non e' previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica. L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica, istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera' sul capitolo 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1961-62 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 settembre 1961 GRONCHI BOSCO - SCELBA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1963 Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 22. - VILLA