Art. 5.

  Con  deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla
approvazione  del  Ministero della pubblica istruzione, previo parere
del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le
sezioni  ed  i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto a
vengono fissate le particolari modalita' di attuazione.
  Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie
scuole,  sezioni  e  corsi  potranno  essere  disposte  sempre che la
relativa  spesa  possa  rientrare  nelle  disponibilita'  di bilancio
dell'Istituto.
  Qualora  tale  spesa,  ritenuta  indispensabile  dal  Consiglio  di
amministrazione,    non   possa   essere   sostenuta   dal   bilancio
dell'Istituto,  potra'  provvedersi  all'istituzione di nuove scuole,
sezioni  e  corsi  mediante  la  normale  procedura,  e  con  i fondi
annualmente  stanziati  nei  bilancio  del  Ministero  della pubblica
istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione
tecnica e professionale.