Art. 5.

  La spesa di lire 3.437.000.000 derivante dagli articoli 1 e 2 della
presente  legge sara' iscritta, sullo stato di previsione della spesa
del  Ministero  dei  trasporti nella misura di lire 1.000.000.000 per
ciascuno  degli  esercizi finanziari dal 1961-62 al 1963-64 e di lire
437.000.000 per l'esercizio 1964-65.
  L'onere  di  lire  1.000.000.000 relativo all'esercizio finanziario
1961-62  sara'  fronteggiato  con  un'aliquota delle maggiori entrate
derivanti  dalle  modifiche  al  regime  tributario  dei contratti di
appalto  e  delle  concessioni  di  pubblico  servizio  agli  effetti
dell'imposta di registro approvata con legge 28 luglio 1961, n. 828.
  All'onere  di lire 1.000.000.000 relativo all'esercizio finanziario
1962-63  si  fara'  fronte  con  una  corrispondente  riduzione dello
stanziamento  di  cui al capitolo 562 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare corno legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 luglio 1962

                                SEGNI

                                               FANFANI - TREMELLONI -
                                                LA MALFA - MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: BOSCO