Art. 5. La spesa di lire 3.437.000.000 derivante dagli articoli 1 e 2 della presente legge sara' iscritta, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti nella misura di lire 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1963-64 e di lire 437.000.000 per l'esercizio 1964-65. L'onere di lire 1.000.000.000 relativo all'esercizio finanziario 1961-62 sara' fronteggiato con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro approvata con legge 28 luglio 1961, n. 828. All'onere di lire 1.000.000.000 relativo all'esercizio finanziario 1962-63 si fara' fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare corno legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 luglio 1962 SEGNI FANFANI - TREMELLONI - LA MALFA - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: BOSCO