Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Comandante supremo alleato in Europa sulle particolari condizioni di installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei Quartieri generali militari internazionali che vi sono o che vi potranno essere installati. (Parigi, 26 luglio 1961). IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL COMANDANTE SUPREMO ALLEATO IN EUROPA Tenuto conto che i rapporti generali intercorrenti tra le Parti firmatarie del Patto Atlantico ed i Quartieri generali interalleati sono stati definiti nel Protocollo allegato alla Convenzione concordata tra, le Parti suddette in merito allo statuto giuridico delle rispettive Forze e che alcune disposizioni speciali per la costituzione ed il funzionamento, in territorio italiano, dei Quartieri generali interalleati esistenti o che potranno esservi installati, dovranno essere stabilite tra il Governo della Repubblica italiana ed il Comandante supremo alleato in Europa; Hanno, secondo quanto previsto dal paragrafo 2, articolo XVI, del predetto Protocollo, convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Nel testo del presente Accordo: a) per "Convenzione" si intende la convenzione fra gli Stati partecipanti al Trattato dell'Atlantico del Nord sullo statuto delle loro Forze, firmata a Londra il 19 giugno 1951; b) per "Protocollo" si intende il protocollo sullo statuto dei Quartieri generali militari internazionali istituiti in virtu' del Trattato dell'Atlantico del Nord, firmato a Parigi il 28 agosto 1952; c) l'abbreviazione "SHAPE" significa "Supreme Headquarters Allied Powers Europe" (Quartiere Generale Supremo Potenze Alleate in Europa); d) per "Quartiere Generale Interalleato" si intende SHAPE ed ogni Quartier generale militare internazionale dipendente direttamente da SHAPE nonche' ogni altro Quartier generale militare internazionale dipendente da SHAPE, per il quale sia applicabile il "Protocollo" in seguito a decisione del Consiglio Nord Atlantico.