(Accordo - art. 10)
                             Articolo 10 
                          Acquisto di merci 
 
  I Quartieri Generali Interalleati saranno autorizzati ad acquistare
per  i  propri  fabbisogni  merci  sul  mercato  locale.  Il  Governo
italiano, qualora richiestone da un Quartiere Generale  Interalleato,
fornira' la sua assistenza  per  tali  acquisti.  Ove  si  rilevi  la
necessita' di prevenire effetti dannosi per l'economia nazionale,  il
Governo italiano si riserva di segnalare gli  eventuali  articoli  il
cui acquisto dovrebbe essere limitato o proibito.