Articolo 10 Acquisto di merci I Quartieri Generali Interalleati saranno autorizzati ad acquistare per i propri fabbisogni merci sul mercato locale. Il Governo italiano, qualora richiestone da un Quartiere Generale Interalleato, fornira' la sua assistenza per tali acquisti. Ove si rilevi la necessita' di prevenire effetti dannosi per l'economia nazionale, il Governo italiano si riserva di segnalare gli eventuali articoli il cui acquisto dovrebbe essere limitato o proibito.