(Accordo - art. 14)
                             Articolo 14 
                           Norme valutarie 
 
  I Quartieri Generali Interalleati potranno  disporre  di  denaro  e
valute di ogni tipo. Inoltre i loro fondi depositati in Italia presso
la Banca d'Italia e banche agenti: 
    1) in valute estere convertibili, potranno essere  convertiti  in
qualsiasi altra valuta estera; 
    2) in lire italiane, provenienti da versamenti diretti effettuati
dal Governo  italiano  o  da  negoziazioni  di  valute  convertibili,
potranno essere convertiti in qualsiasi altra valuta.