Articolo 14 Norme valutarie I Quartieri Generali Interalleati potranno disporre di denaro e valute di ogni tipo. Inoltre i loro fondi depositati in Italia presso la Banca d'Italia e banche agenti: 1) in valute estere convertibili, potranno essere convertiti in qualsiasi altra valuta estera; 2) in lire italiane, provenienti da versamenti diretti effettuati dal Governo italiano o da negoziazioni di valute convertibili, potranno essere convertiti in qualsiasi altra valuta.