(Accordo - art. 15)
                             Articolo 15 
                      Norme sui servizi postali 
 
  a) La corrispondenza e gli effetti postali ufficiali dei  Quartieri
Generali Interalleati potranno  essere  spediti  o  ricevuti  per  il
tramite dei servizi postali  italiani  alle  condizioni  che  saranno
stabilite mediante accordi tra l'Amministrazione delle poste e  delle
telecomunicazioni italiane ed i Quartieri Generali Interalleati. 
  b) I Quartieri Generali Interalleati avranno il diritto di ricevere
e trasmettere messaggi cifrati e di spedire e ricevere corrispondenza
e pacchi ufficiali  a  mezzo  corriere  o  in  bolgette  sigillate  e
fruiranno degli stessi privilegi ed iminunita' concessi alle bolgette
ed ai corrieri diplomatici. La corrispondenza ed i  pacchi  ufficiali
non saranno soggetti a censura ne' a controlli doganali purche': 
    1) sull'involucro  sia  apposto  un  suggello  ufficiale  il  cui
modello,  stabilito  dalla  NATO,  sara'  comunicato   al   Ministero
dell'interno (Direzione generale pubblica sicurezza) a  quello  delle
finanze (Direzione generale delle dogane) ed a quello delle  poste  e
telecomunicazioni (Servizio IV); 
    2) siano scortati da appositi corrieri ai sensi dell'articolo XI,
paragrafo 3, della "Convenzione". 
  c) La corrispondenza ed i pacchi aventi  carattere  non  ufficiale,
spediti o diretti ai  Quartieri  Generali  Interalleati  ed  ai  loro
membri per il tramite dei servizi postali italiani,  dovranno  essere
regolarmente muniti dell'affrancatura del Paese  di  provenienza,  in
conformita' alle disposizioni della  Convenzione  e  dei  regolamenti
dell'Unione postale universale. 
  d) Le spedizioni da o per i Quartieri  Generali  Interalleati  o  i
loro membri a mezzo  di  servizi  postali  italiani  e  non  eseguite
secondo le  norme  indicate  nel  precedente  paragrafo  b),  saranno
sottoposte a controllo doganale. Le spedizioni dirette ai membri  dei
Quartieri  Generali  Interalleati  saranno  altresi'  sottoposte   al
pagamento dei tributi dovuti. 
  e) I Quartieri Generali Interalleati potranno costituire, d'accordo
con i Ministeri della difesa, delle poste e telecomunicazioni e delle
finanze,  ed  a  proprie  spese,  speciali  uffici  postali  militari
integrati.