(Accordo - art. 16)
                             Articolo 16 
                       Norme sui collegamenti 
 
  a)  I  Quartieri   Generali   Interalleati   potranno   costituire,
installare  ed  utilizzare  le  stazioni  radio  militari  necessarie
all'esplicazione dei compiti operativi. Tuttavia i Quartieri Generali
Interalleati stessi e le competenti  autorita'  italiane  prenderanno
preventivi accordi circa la ubicazione ed i particolari tecnici degli
impianti in questione. 
  Sono esclusi i collegamenti trae punti fissi realizzati a mezzo  di
ponti  radio  convenzionali  e  le  stazioni  per  la  diffusione  di
programmi radiofonici. 
  Le frequenze da usarsi per il funzionamento di una  stazione  radio
in servizio presso in Quartiere Generale Interalleato  sono  soggette
all'approvazione  delle  competenti   autorita'   italiane.   Saranno
adottate le procedure per  l'impiego  delle  frequenze  indicate  nei
documenti pubblicati dall'Ufficio  europeo  per  le  frequenze  radio
(ERFA), tenendo conto delle eventuali riserve fatte in tali documenti
dall'Italia. I nominativi  di  chiamata  per  le  stazioni  radio  in
servizio presso un Quartiere Generale Interalleato saranno  assegnati
in accordo con le norme nazionali applicate dalle autorita' italiane. 
  Il traffico di  dette  stazioni  radio  militari  sara'  di  natura
esclusivamente ufficiale. 
  b) Le  richieste  di  abbonamenti  alle  conversazioni  telefoniche
saranno inoltrate  direttamente  all'Amministrazione  delle  poste  e
telecomunicazioni ed alle Societa' concessionarie. 
  Le richieste per abbonamenti al servizio  Telex  saranno  inoltrate
direttamente all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni. 
  Le  richieste  per  l'uso  temporaneo  o  permanente  di   circuiti
telefonici e telegrafici interurbani, necessari al funzionamento  dei
Quartieri Generali Interalleati, verranno indirizzate al Comitato per
le telecomunicazioni militari. 
  I canoni di uso dei circuiti telefonici  interurbani,  appartenenti
all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni ed alle  Societa'
telefoniche, saranno quelli applicati alle forze armate italiane. 
  I canoni di uso per i circuiti telegrafici nazionali saranno quelli
previsti dal decreto presidenziale 10 febbraio 1953, n. 338, e  dalle
successive leggi e decreti che lo emendino  o  sostituiscano,  per  i
circuiti internazionali saranno quelli previsti dagli annessi CCIF  e
CCIT (Comitato internazionale  per  le  comunicazioni  telefoniche  e
telegrafiche) riportati nel compendiario ELLA.