Articolo 16 Norme sui collegamenti a) I Quartieri Generali Interalleati potranno costituire, installare ed utilizzare le stazioni radio militari necessarie all'esplicazione dei compiti operativi. Tuttavia i Quartieri Generali Interalleati stessi e le competenti autorita' italiane prenderanno preventivi accordi circa la ubicazione ed i particolari tecnici degli impianti in questione. Sono esclusi i collegamenti trae punti fissi realizzati a mezzo di ponti radio convenzionali e le stazioni per la diffusione di programmi radiofonici. Le frequenze da usarsi per il funzionamento di una stazione radio in servizio presso in Quartiere Generale Interalleato sono soggette all'approvazione delle competenti autorita' italiane. Saranno adottate le procedure per l'impiego delle frequenze indicate nei documenti pubblicati dall'Ufficio europeo per le frequenze radio (ERFA), tenendo conto delle eventuali riserve fatte in tali documenti dall'Italia. I nominativi di chiamata per le stazioni radio in servizio presso un Quartiere Generale Interalleato saranno assegnati in accordo con le norme nazionali applicate dalle autorita' italiane. Il traffico di dette stazioni radio militari sara' di natura esclusivamente ufficiale. b) Le richieste di abbonamenti alle conversazioni telefoniche saranno inoltrate direttamente all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni ed alle Societa' concessionarie. Le richieste per abbonamenti al servizio Telex saranno inoltrate direttamente all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni. Le richieste per l'uso temporaneo o permanente di circuiti telefonici e telegrafici interurbani, necessari al funzionamento dei Quartieri Generali Interalleati, verranno indirizzate al Comitato per le telecomunicazioni militari. I canoni di uso dei circuiti telefonici interurbani, appartenenti all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni ed alle Societa' telefoniche, saranno quelli applicati alle forze armate italiane. I canoni di uso per i circuiti telegrafici nazionali saranno quelli previsti dal decreto presidenziale 10 febbraio 1953, n. 338, e dalle successive leggi e decreti che lo emendino o sostituiscano, per i circuiti internazionali saranno quelli previsti dagli annessi CCIF e CCIT (Comitato internazionale per le comunicazioni telefoniche e telegrafiche) riportati nel compendiario ELLA.