Articolo 18 Data di entrata in vigore, aggiunte e varianti, sospensione di disposizioni a) Il presente Accordo entrera' in vigore non appena saranno state adempiute da ambedue le Parti Contraenti le prescritte formalita', senza pregiudizio dell'esecuzione anticipata di quelle disposizioni che siano gia' state concordate e che siano immediatamente applicabili in via amministrativa. b) Il presente Accordo rimarra' in vigore fino a quando i Quartieri Generali Interalleati avranno sede in Italia. Potra' essere riveduto in seguito a richiesta di una delle Parti e modificato di comune accordo. c) Nel caso di ostilita' che comportino l'applicazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, il presente Accordo rimarra' in vigore. Peraltro ciascuna Parte potra', mediante preavviso di 60 giorni all'altra, sospendere l'applicazione di qualsiasi disposizione contenuta nel presente Accordo. In quest'ultimo caso, le Parti dovranno subito consultarsi allo scopo di concordare le disposizioni da sostituire a quelle la cui applicazione sara' stata sospesa. FATTO a Parigi il 26 luglio 1961 in duplice originale nelle lingue italiana, inglese e francese, tutti i testi facendo ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana A. ALESSANDRINI Per il Comandante supremo alleato in Europa J. E. MOORE