(Accordo - art. 18)
                             Articolo 18 
Data di entrata  in  vigore,  aggiunte  e  varianti,  sospensione  di
                            disposizioni 
 
  a) Il presente Accordo entrera' in vigore non appena saranno  state
adempiute da ambedue le Parti Contraenti  le  prescritte  formalita',
senza pregiudizio dell'esecuzione anticipata di  quelle  disposizioni
che  siano  gia'  state  concordate  e   che   siano   immediatamente
applicabili in via amministrativa. 
  b) Il presente Accordo rimarra' in vigore fino a quando i Quartieri
Generali Interalleati avranno sede in Italia. Potra' essere  riveduto
in seguito a richiesta di una delle  Parti  e  modificato  di  comune
accordo. 
  c) Nel caso di ostilita' che comportino l'applicazione del Trattato
dell'Atlantico del Nord, il  presente  Accordo  rimarra'  in  vigore.
Peraltro ciascuna Parte  potra',  mediante  preavviso  di  60  giorni
all'altra,  sospendere  l'applicazione  di   qualsiasi   disposizione
contenuta nel  presente  Accordo.  In  quest'ultimo  caso,  le  Parti
dovranno subito consultarsi allo scopo di concordare le  disposizioni
da sostituire a quelle la cui applicazione sara' stata sospesa. 
 
  FATTO a Parigi il 26 luglio 1961 in duplice originale nelle  lingue
italiana, inglese e francese, tutti i testi facendo ugualmente fede. 
                             Per il Governo della Repubblica italiana 
                                          A. ALESSANDRINI 
 
Per il Comandante supremo alleato in Europa 
                J. E. MOORE