(Accordo - art. 4)
                             Articolo 4 
                              Immunita' 
 
  Agendo  nello  spirito  del  paragrafo  2  dell'articolo   XI   del
Protocollo e  "subordinatamente  alle  limitazioni  ivi  indicate  il
Governo italiano riconoscera'  che  i  beni  immobili  e  mobili  dei
Quartieri Generali  Interalleati  saranno  immuni  da  perquisizioni,
requisizioni,  confisca.  sequestro,   esproprio   e   da   qualsiasi
provvedimento cautelare.