Articolo 4 Immunita' Agendo nello spirito del paragrafo 2 dell'articolo XI del Protocollo e "subordinatamente alle limitazioni ivi indicate il Governo italiano riconoscera' che i beni immobili e mobili dei Quartieri Generali Interalleati saranno immuni da perquisizioni, requisizioni, confisca. sequestro, esproprio e da qualsiasi provvedimento cautelare.