(Accordo - art. 7)
                             Articolo 7 
                               Polizia 
 
  I Quartieri Generali Interalleati stipuleranno accordi  per  quanto
concerne  l'applicazione  dell'articolo  VI  e   dell'articolo   VII,
paragrafo 10, della "Convenzione",  riguardanti  il  possesso  ed  il
porto delle  armi  e  l'esercizio  dei  poteri  di  polizia,  con  le
competenti autorita' provinciali di polizia e con i Comandi  militari
territoriali secondo i principi di cui all'Annesso 1.