Articolo 7 Polizia I Quartieri Generali Interalleati stipuleranno accordi per quanto concerne l'applicazione dell'articolo VI e dell'articolo VII, paragrafo 10, della "Convenzione", riguardanti il possesso ed il porto delle armi e l'esercizio dei poteri di polizia, con le competenti autorita' provinciali di polizia e con i Comandi militari territoriali secondo i principi di cui all'Annesso 1.