(Accordo - art. 8)
                             Articolo 8 
                          Personale civile 
 
  a)  Il  personale  civile   utilizzato   dai   Quartieri   Generali
Interalleati si suddivide come segue: 
    1) personale civile appartenente alle categorie  specificate  nel
paragrafo 2 dell'articolo  VII  del  "Protocollo"  e  definite  dalla
decisione del Consiglio Nord Atlantico del 10 febbraio 1054: 
    2) altro personale civile a statuto locale di cui al paragrafo  4
dell'articolo IX della "Convenzione". 
  b) I Quartieri Generali Interalleati  provvederanno  all'assunzione
diretta del  personale  di  cui  al  paragrafo  a)  1)  del  presente
articolo. Le clausole contrattuali e le condizioni di impiego saranno
esclusivamente regolate dal contratto di assunzione e dai Regolamenti
in vigore per gli organismi NATO. 
  c) A norma del paragrafo 2 dell'articolo VII del  "Protocollo",  il
personale civile di cui al paragrafo a) 1) del presente  articolo  e'
esente dal pagamento delle imposte  erariali  e  locali  sui  redditi
derivanti dagli  stipendi  ed  emolumenti  ad  esso  corrisposti  dai
Quartieri Generali Interalleati nella loro qualita' di  impiegati  di
detti Quartieri Generali. 
  d)  I  Quartieri  Generali  Interalleati  in  Italia  provvederanno
all'assunzione del personale civile di cui al  paragrafo  a)  2)  del
presente articolo in base ai propri fabbisogni, dando  la  precedenza
ai cittadini italiani. Potranno assumere cittadini  di  altri  Paesi,
sempreche'  siano  aderenti  alla  NATO,  solo  qualora  non  vi  sia
disponibilita' di personale italiano in quantita'  sufficiente  nelle
categorie e qualifiche professionali occorrenti, e purche'  residenti
in  Italia  od  ammessi  a  risiedervi  in  conformita'  delle  leggi
italiane. Le clausole contrattuali e le condizioni di lavoro  saranno
regolate dalle leggi italiane. 
  e) I Quartieri Generali Interalleati provvederanno, in  conformita'
alle leggi italiane, all'assunzione del personale civile  di  cui  al
paragrafo a) 2) del presente articolo, facendone richiesta nominativa
al  competente  Ufficio  di  collocamento.   I   Quartieri   Generali
Interalleati  potranno  stabilire  i  termini  e  le  condizioni  per
regolare l'impiego del  personale  e  Le  prestazioni  delle  diverse
categorie di lavoratori purche' garantiscano un trattamento  che  non
sia meno favorevole di quello stabilito dalle leggi  italiane  e  dai
contratti collettivi di lavoro applicati in Italia alle attivita' che
piu'  si  avvicinano  a  quelle  svolte  dal  personale  assunto  dai
Quartieri Generali medesimi. 
  I Quartieri  Generali  Interalleati  provvederanno  al  trattamento
assistenziale e previdenziale del personale predetto  in  conformita'
alle   leggi   italiane,   avvalendosi   degli   apposita    istituti
previdenziali ed assistenziali. 
  f) Qualsiasi  vertenza  relativa  ai  rapporti  di  lavoro  tra  un
Quartiere Generale Interalleato ed il  personale  civile  di  cui  al
paragrafo a) 2) del presente  articolo  potra'  essere,  risolta  dai
competenti  organi  interni  NATO  senza  pregiudizio  della   tutela
giurisdizionale  spettante  a  detto  personale  secondo   le   leggi
italiane. 
  g) Tutto il personale civile di cui ai presente articolo (paragrafo
a) 1) e  2),  indipendentemente  dalla  nazionalita',  dovra'  essere
sottoposto ad accertamenti, ai fini della  sicurezza,  dall'autorita'
dello Stato piu' idoneo allo scopo. 
  Per i cittadini italiani, per i quali e' richiesto il  nulla  osta,
di segretezza, gli opportuni accertamenti sono  affidati  allo  Stato
Maggiore della difesa italiano. 
  Per i cittadini italiani  per  i  quali  tale  nulla  osta  non  e'
richiesto, i Quartieri Generali Interalleati si rivolgeranno per  gli
opportuni  accertamenti  alle  autorita'  provinciali   di   pubblica
sicurezza, per il  tramite  del  Comando  carabinieri  del  Quartiere
Generale Interalleato. 
  h) Tutto il personale civile italiano, di cui al presente articolo,
e' tenuto all'adempimento degli obblighi di leva in osservanza  delle
leggi  italiane.  Le  competenti  autorita'  italiane,  su  richiesta
nominativa del Quartiere Generale Interalleato interessato,  potranno
dispensare il personale predetto dai richiami per  istruzioni  o  per
mobilitazione,    nonche'    dagli    obblighi    derivanti     dalla
militarizzazione o dalle esigenze dei servizi di protezione. 
  i)  Tutto  il  personale  civile  straniero,  di  cui  al  presente
articolo, non  potra'  esercitare  in  Italia  una  qualsiasi  altra,
attivita' di lavoro al di fuori di quella  prestata  alle  dipendenze
del Quartiere Generale Interalleato. Apposita clausola sara' inserita
nei contratti di lavoro.