Articolo 8 Personale civile a) Il personale civile utilizzato dai Quartieri Generali Interalleati si suddivide come segue: 1) personale civile appartenente alle categorie specificate nel paragrafo 2 dell'articolo VII del "Protocollo" e definite dalla decisione del Consiglio Nord Atlantico del 10 febbraio 1054: 2) altro personale civile a statuto locale di cui al paragrafo 4 dell'articolo IX della "Convenzione". b) I Quartieri Generali Interalleati provvederanno all'assunzione diretta del personale di cui al paragrafo a) 1) del presente articolo. Le clausole contrattuali e le condizioni di impiego saranno esclusivamente regolate dal contratto di assunzione e dai Regolamenti in vigore per gli organismi NATO. c) A norma del paragrafo 2 dell'articolo VII del "Protocollo", il personale civile di cui al paragrafo a) 1) del presente articolo e' esente dal pagamento delle imposte erariali e locali sui redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti ad esso corrisposti dai Quartieri Generali Interalleati nella loro qualita' di impiegati di detti Quartieri Generali. d) I Quartieri Generali Interalleati in Italia provvederanno all'assunzione del personale civile di cui al paragrafo a) 2) del presente articolo in base ai propri fabbisogni, dando la precedenza ai cittadini italiani. Potranno assumere cittadini di altri Paesi, sempreche' siano aderenti alla NATO, solo qualora non vi sia disponibilita' di personale italiano in quantita' sufficiente nelle categorie e qualifiche professionali occorrenti, e purche' residenti in Italia od ammessi a risiedervi in conformita' delle leggi italiane. Le clausole contrattuali e le condizioni di lavoro saranno regolate dalle leggi italiane. e) I Quartieri Generali Interalleati provvederanno, in conformita' alle leggi italiane, all'assunzione del personale civile di cui al paragrafo a) 2) del presente articolo, facendone richiesta nominativa al competente Ufficio di collocamento. I Quartieri Generali Interalleati potranno stabilire i termini e le condizioni per regolare l'impiego del personale e Le prestazioni delle diverse categorie di lavoratori purche' garantiscano un trattamento che non sia meno favorevole di quello stabilito dalle leggi italiane e dai contratti collettivi di lavoro applicati in Italia alle attivita' che piu' si avvicinano a quelle svolte dal personale assunto dai Quartieri Generali medesimi. I Quartieri Generali Interalleati provvederanno al trattamento assistenziale e previdenziale del personale predetto in conformita' alle leggi italiane, avvalendosi degli apposita istituti previdenziali ed assistenziali. f) Qualsiasi vertenza relativa ai rapporti di lavoro tra un Quartiere Generale Interalleato ed il personale civile di cui al paragrafo a) 2) del presente articolo potra' essere, risolta dai competenti organi interni NATO senza pregiudizio della tutela giurisdizionale spettante a detto personale secondo le leggi italiane. g) Tutto il personale civile di cui ai presente articolo (paragrafo a) 1) e 2), indipendentemente dalla nazionalita', dovra' essere sottoposto ad accertamenti, ai fini della sicurezza, dall'autorita' dello Stato piu' idoneo allo scopo. Per i cittadini italiani, per i quali e' richiesto il nulla osta, di segretezza, gli opportuni accertamenti sono affidati allo Stato Maggiore della difesa italiano. Per i cittadini italiani per i quali tale nulla osta non e' richiesto, i Quartieri Generali Interalleati si rivolgeranno per gli opportuni accertamenti alle autorita' provinciali di pubblica sicurezza, per il tramite del Comando carabinieri del Quartiere Generale Interalleato. h) Tutto il personale civile italiano, di cui al presente articolo, e' tenuto all'adempimento degli obblighi di leva in osservanza delle leggi italiane. Le competenti autorita' italiane, su richiesta nominativa del Quartiere Generale Interalleato interessato, potranno dispensare il personale predetto dai richiami per istruzioni o per mobilitazione, nonche' dagli obblighi derivanti dalla militarizzazione o dalle esigenze dei servizi di protezione. i) Tutto il personale civile straniero, di cui al presente articolo, non potra' esercitare in Italia una qualsiasi altra, attivita' di lavoro al di fuori di quella prestata alle dipendenze del Quartiere Generale Interalleato. Apposita clausola sara' inserita nei contratti di lavoro.