(Accordo - art. 9)
                             Articolo 9 
                        Contratti per servizi 
 
  a)  L'espletamento  dei  servizi   interessanti   l'attivita'   dei
Quartieri Generali Interalleati, quali la manutenzione, la pulizia  e
servizi similari, affidati a terzi, dovra' essere regolato  sotto  la
forma  dell'appalto.  Con  apposite   clausole   sara'   vietato   il
sub-appalto e sara' sancito l'obbligo degli appaltatori di  osservare
nei confronti del personale, a pena di decadenza  del  contratto,  le
disposizioni  di  legge  sulla  tutela  del  lavoro  ed  i  contratti
collettivi vigenti per il settore di attivita' piu' affine. 
  Di  tali  appalti  i  Quartieri   Generali   Interalleati   daranno
comunicazione all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente. 
  b) I Quartieri Generali Interalleati faciliteranno, nei limiti  del
possibile e compatibilmente  con  le  esigenze  della  sicurezza,  il
compito di vigilanza devoluto agli Ispettori del lavoro.