Articolo 9 Contratti per servizi a) L'espletamento dei servizi interessanti l'attivita' dei Quartieri Generali Interalleati, quali la manutenzione, la pulizia e servizi similari, affidati a terzi, dovra' essere regolato sotto la forma dell'appalto. Con apposite clausole sara' vietato il sub-appalto e sara' sancito l'obbligo degli appaltatori di osservare nei confronti del personale, a pena di decadenza del contratto, le disposizioni di legge sulla tutela del lavoro ed i contratti collettivi vigenti per il settore di attivita' piu' affine. Di tali appalti i Quartieri Generali Interalleati daranno comunicazione all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente. b) I Quartieri Generali Interalleati faciliteranno, nei limiti del possibile e compatibilmente con le esigenze della sicurezza, il compito di vigilanza devoluto agli Ispettori del lavoro.