Art. 10.

  Lo Stato puo' con legge, delegare alla Regione, alle Province ed ai
Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.
  Le  Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione
di  funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della
amministrazione  regionale,  previa, intesa tra i Ministri competenti
ed il Presidente della Giunta regionale.
  Nei  casi  previsti  dai  precedenti  commi, l'onere delle relative
spese fara' carico allo Stato.