Art. 11. 
 
  La Regione esercita  normalmente  le  sue  funzioni  amministrative
delegandole alle Province ed ai Comuni,  ai  loro  consorzi  ed  agli
altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici. 
  I provvedimenti adottati nelle materie delegate  sono  soggetti  al
controllo stabilito nell'articolo 58. 
  Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e da altri  enti  per
le funzioni delegate sono a carico della, Regione.