Art. 11. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province ed ai Comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici. I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo stabilito nell'articolo 58. Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della, Regione.