Art. 22.

  Il  Consiglio  regionale  puo'  essere  sciolto, quando compia atti
contrari  alla Costituzione o al presente Statuto, o gravi violazioni
di  legge,  o  quando  non  corrisponda  all'invito del Governo della
Repubblica  di  sostituire  la  Giunta  regionale o il Presidente che
abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
  Puo'  altresi' essere sciolto per ragioni di sicurezza, nazionale o
quando non sia in grado di funzionare.
  Lo  scioglimento  e'  disposto  con decreto motivato dal Presidente
della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  Col  decreto  di  scioglimento,  e' nominata una Commissione di tre
cittadini,   eleggibili   al   Consiglio   regionale,   che  provvede
all'ordinaria  amministrazione,  di  competenza della Giunta, ed agli
atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
  Con  lo  stesso  decreto  e'  fissata  la  data  delle  elezioni da
effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento.
  Il  nuovo  Consiglio  e' convocato entro 20 giorni dalla data delle
elezioni.