Art. 22. Il Consiglio regionale puo' essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto, o gravi violazioni di legge, o quando non corrisponda all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Puo' altresi' essere sciolto per ragioni di sicurezza, nazionale o quando non sia in grado di funzionare. Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Col decreto di scioglimento, e' nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione, di competenza della Giunta, ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Con lo stesso decreto e' fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento. Il nuovo Consiglio e' convocato entro 20 giorni dalla data delle elezioni.