Art. 25.

  Il  Consiglio  regionale, entro il 31 dicembre, approva il bilancio
di  previsione  della Regione per il successivo esercizio predisposto
dalla Giunta regionale.
  L'esercizio   provvisorio  puo'  essere  deliberato  dal  Consiglio
regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.
  L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
  Il  Consiglio  regionale, entro il 31 luglio, esamina ed approva il
conto  consuntivo  della  Regione per l'esercizio trascorso. Il conto
consuntivo  e'  diviso nello stesso modo in cui e' diviso il bilancio
di previsione.