Art. 26. Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, puo' formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento. I progetti sono inviati, dal Presidente della Giunta regionale, al Governo per la presentazione alle Camere. Il Consiglio regionale puo' anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.