Art. 26.

  Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma
che  presentano  particolare interesse per la Regione, puo' formulare
progetti di legge da sottoporre al Parlamento.
  I  progetti sono inviati, dal Presidente della Giunta regionale, al
Governo per la presentazione alle Camere.
  Il  Consiglio regionale puo' anche presentare voti alle Camere e al
Governo della Repubblica.