Art. 31. La legge regionale e' promulgata dal Presidente della Giunta regionale con la formula: "Il Consiglio regionale ha approvato, il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge". Al testo della legge, segue la formula: "La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione".