Art. 31.

  La  legge  regionale  e'  promulgata  dal  Presidente  della Giunta
regionale  con  la  formula: "Il Consiglio regionale ha approvato, il
Presidente  della  Giunta  regionale  promulga la seguente legge". Al
testo  della  legge,  segue  la formula: "La presente legge regionale
sara'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale della Regione. E' fatto
obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione".