Art. 32.

  La  legge  regionale  e'  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  ed  entra  in  vigore il 15° giorno
successivo  alla pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge
stessa un termine diverso.
  La  legge  regionale  e'  riprodotta nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.