Art. 34.

  Con  legge  regionale  e' stabilito il numero e sono determinate le
attribuzioni  degli  assessori  e  puo'  essere  fissata  la sede dei
rispettivi  uffici  anche  in  localita'  diverse dal capoluogo della
Regione.
  La  Giunta  regionale  e'  eletta  dal  Consiglio  con le modalita'
stabilite  negli  articoli seguenti ed e' costituita dal Presidente e
da  assessori  effettivi, in numero non superiore a 10. Gli assessori
supplenti,  in  numero non superiore a 4, sostituiscono gli effettivi
in caso di assenza o di impedimento.
  La  Giunta  regionale  dura  in  carica  fino alla rinnovazione del
Consiglio, salvo quanto disposto dall'articolo 37.
  In  caso  di  vacanza  della  Giunta  o  di  una  parte di essa, il
Consiglio  e'  convocato entro 15 giorni per la rinnovazione o per la
integrazione;  la  Giunta  resta  in  carica,  per  l'amministrazione
ordinaria, fino alla elezione della nuova.