Art. 35.

  Il  Presidente  della  Giunta regionale e' eletto dal Consiglio nel
suo seno dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza, a scrutinio
segreto  ed  a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e, dopo
il  secondo  scrutinio,  a  maggioranza relativa dei voti validamente
espressi.