Art. 4.

  In   armonia   con   la   Costituzione,  con  i  principi  generali
dell'ordinamento  giuridico  dello  Stato,  con le norme fondamentali
delle  riforme  economico-sociali  e  con gli obblighi internazionali
dello  Stato,  nonche'  nel  rispetto  degli interessi nazionali e di
quelli  delle altre Regioni, la Regione ha potesta' legislativa nelle
seguenti materie:
    1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione
e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
    2)  agricoltura  e  foreste,  bonifiche, ordinamento delle minime
unita'  culturali  e  ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di
miglioramento   agrario  e  fondiario,  zootecnia,  ittica,  economia
montana, corpo forestale;
    3) caccia e pesca;
    4) usi civici;
    5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
    6) industria, e commercio;
    7) artigianato;
    8) mercati e fiere;
    9) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e
regionale;
    10) turismo e industria alberghiera;
    11)  trasporti  su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e
filoviarie, di interesse regionale;
    12) urbanistica;
    13) acque minerali e termali;
    14)   istituzioni  culturali,  ricreative  e  sportive:  musei  e
biblioteche di interesse locale e regionale.