Art. 42. Il Presidente della Giunta regionale: a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attivita', sopraintende agli uffici e servizi regionali; b) promulga, le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; c) esercita, le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e, dallo Statuto regionale.