Art. 45.

  Il   Presidente  della  Giunta  regionale  presiede  alle  funzioni
amministrative  il cui svolgimento e' stato affidato dallo Stato alla
Regione  a  norma  del  primo  e  del secondo comma dell'articolo 10,
uniformandosi   alle   istruzioni   impartite  dalle  Amministrazioni
centrali statali.
  Il   Presidente  della  Giunta  risponde  della  attivita'  diretta
all'esercizio  delle  funzioni  indicate  nel  primo  comma  verso il
Consiglio regionale e verso il Governo della Repubblica.
  I  provvedimenti  emanati dalla Regione in base all'articolo 10 non
sono definitivi.