Art. 55.

  Sono  trasferiti  alla  Regione  e vanno a far parte del patrimonio
indisponibile i seguenti beni dello Stato;
  1) le foreste;
  2) le miniere e le acque minerali e termali;
  3)  le  cave  e  torbiere, quando la disponibilita' e' sottratta al
proprietario del fondo.