Art. 58.

  Il  controllo  di  legittimita'  sugli  atti  amministrativi  della
Regione  e'  esercitato,  in  conformita' delle leggi dello Stato che
disciplinano   le   attribuzioni   della  Corte  dei  conti,  da  una
delegazione  della  Corte  stessa,  avente  sede  nel capoluogo della
Regione.