Art. 6.

  La Regione ha facolta' di adeguare alle sue particolari esigenze le
disposizioni   delle   leggi  della  Repubblica,  emanando  norme  di
integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:
    1)   scuole  materne;  istruzione  elementare;  media;  classica;
scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;
    2) lavoro, previdenza e assistenza sociale;
    3)  antichita'  e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e
della  fauna,  oltre  che  nelle  altre materie per le quali le leggi
dello Stato attribuiscano alla Regione questa facolta'.