Art. 63.

  Per  le  modificazioni del presente Statuto si applica la procedura
prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
  Le  disposizioni  contenute nel titolo IV possono essere modificate
con  leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del
Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.