Art. 66. 
 
  Con le norme da emanarsi nei modi previsti  dallo  articolo  65  ed
entro il termine di quattro mesi dalla prima elezione  del  Consiglio
regionale, sara' istituito, nell'ambito della provincia di Udine,  un
circondario corrispondente al territorio  attualmente  soggetto  alla
giurisdizione del tribunale di Pordenone ed al territorio dei  comuni
di  Erto-Casso  e  Cimolais,  per  il   decentramento   di   funzioni
amministrative. 
  Con le stesse norme saranno decentrati, con specifica  attribuzione
di  competenza,  in  detto  circondario,  gli  uffici   statali   non
trasferibili  all'Amministrazione  regionale,  ivi  compresi   quelli
dell'Amministrazione  dell'interno,  delle  finanze,  della  pubblica
istruzione, dei  lavori  pubblici,  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale e quelli degli enti parastatali. 
  La Regione e la Provincia decentreranno in detto circondario i loro
uffici. 
  I  Comuni  del  detto  circondario  sono  costituiti  in  consorzio
generale per esercitare funzioni delegate ai sensi dell'articolo 11.