Art. 67.

  La  Regione  provvedera' alla prima costituzione dei propri uffici,
di  norma, con personale comandato dai Comuni, dalle Province e dagli
uffici dello Stato.
  Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche
dei dipendenti statali dei quali richiede il comando.
  I comandi sono disposti dalle Amministrazioni dalle quali dipendono
gli impiegati, previa intesa con la Giunta regionale.