Art. 68.

  Con   legge   regionale   saranno   stabilite   le   modalita'  per
l'inquadramento  nei  ruoli  organici  della  Regione  del  personale
indicato dall'articolo 67.
  Le  norme  sullo  stato  giuridico  ed il trattamento economico del
personale  del  ruolo  regionale  devono uniformarsi alle norme sullo
stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale.
  Per  il  personale  statale  inquadrato  nei  ruoli  organici della
Regione  si  opera  una  corrispondente  riduzione nei ruoli organici
dello Stato.