Art. 69.

  Con  legge  della  Repubblica  saranno  emanate, entro quattro mesi
dall'entrata in vigore del presente Statuto, le norme per la elezione
e  la  convocazione  del  primo  Consiglio  regionale  con  i criteri
stabiliti nello articolo 13.
  Le spese relative alla prima elezione sono a carico dello Stato.
  Le  spese  relative al primo impianto dell'organizzazione regionale
sono  anticipate  dallo Stato sulle quote dei proventi spettanti alla
Regione, in conformita' dello articolo 49.