Art. 5.

  Con  successivo  decreto  del Presidente della Repubblica, promosso
dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il
tesoro,  saranno  determinati  gli  istituti  tecnici  femminili  che
assumeranno  gli  indirizzi  specializzati,  il numero dei loro corsi
completi  e la tabella organica di ciascun istituto con l'indicazione
degli  orari  d'obbligo  e  sara'  altresi' determinato il contributo
dello Stato occorrente per il funzionamento degli istituti stessi.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 25 marzo 1963

                                SEGNI

                                                                  GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 novembre 1963
  Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 133. - VILLA