Art. 5. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati gli istituti tecnici femminili che assumeranno gli indirizzi specializzati, il numero dei loro corsi completi e la tabella organica di ciascun istituto con l'indicazione degli orari d'obbligo e sara' altresi' determinato il contributo dello Stato occorrente per il funzionamento degli istituti stessi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 marzo 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 133. - VILLA