Art. 18.

  Nella   produzione  del  pane  e'  vietato  aggiungere  ingredienti
estranei,  salvo  quanto  disposto  negli articoli seguenti e salvi i
competenti provvedimenti del Ministro per la sanita', emanati a norma
della legge 30 aprile 1962, n. 283.
  E'  altresi'  vietata,  nella  produzione del pane, l'utilizzazione
nell'impasto di residui di pane.