Art. 18. Nella produzione del pane e' vietato aggiungere ingredienti estranei, salvo quanto disposto negli articoli seguenti e salvi i competenti provvedimenti del Ministro per la sanita', emanati a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283. E' altresi' vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione nell'impasto di residui di pane.