Art. 31.

  La  pasta con l'impiego di uova deve essere prodotta esclusivamente
con semola e con l'aggiunta di almeno 4 uova intere di gallina, prive
di guscio, per un peso complessivo non inferiore a grammi 200 di uova
per ogni chilogrammo di semola.
  La  pasta  prodotta  con  impiego  di  uova  deve  essere  posta in
commercio  con la sola denominazione di "pasta all'uovo" e deve avere
le seguenti caratteristiche:

  ---->      Parte di provvedimento in formato grafico        <----

  L'estratto  etereo  e  l'estratto  alcoolico  non  devono risultare
inferiori  rispettivamente  a grammi 2,80 e a grammi 4,00, riferiti a
cento parti di sostanza secca.
  Il  contenuto  degli  steroli non deve risultare inferiore a grammi
0,15, sempre riferiti a cento parti di sostanza secca.