Art. 37.

  Il  lievito  impiegabile nella panificazione deve essere costituito
da  cellule  in  massima  parte  viventi,  senza  aggiunta di amido e
fecole,  con  umidita'  non superiore al 75 per cento, con ceneri non
superiori  al  2,5  per  cento  riferito  a sostanza tale quale e con
acidita' non superiore a 5 gradi.
  L'anidride   carbonica   svolta  nella  determinazione  del  potere
fermentativo  con  il  metodo  di Hayduck deve raggiungere almeno una
media di centimetri cubici 250 (ridotti a 00 e 760 millimetri).