Art. 43.

  La  vigilanza  per l'applicazione delle norme della presente legge,
nonche'  di  quelle che verranno stabilite con il regolamento e con i
provvedimenti  dell'autorita'  amministrativa  previsti  dalla  legge
medesima  e'  affidata  al  Ministero  della  sanita' ed al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
  A  tal  fine le autorita' preposte alla vigilanza possono procedere
in  qualunque  momento ad ispezione e prelievo di campioni nei locali
di  produzione,  di  deposito e di vendita, nonche' sugli scali e sui
mezzi di trasporto.
  Esse  possono,  altresi',  procedere  al  sequestro delle merci. Il
medico   provinciale,   ove   dagli   accertamenti  eseguiti  risulti
necessario  per  la  tutela  della  pubblica salute, puo' ordinare la
distruzione delle merci sequestrate.
  Le  persone  incaricate  del servizio di vigilanza sono ufficiali o
agenti  di  polizia  giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere,
ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.