Art. 43. La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge, nonche' di quelle che verranno stabilite con il regolamento e con i provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dalla legge medesima e' affidata al Ministero della sanita' ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A tal fine le autorita' preposte alla vigilanza possono procedere in qualunque momento ad ispezione e prelievo di campioni nei locali di produzione, di deposito e di vendita, nonche' sugli scali e sui mezzi di trasporto. Esse possono, altresi', procedere al sequestro delle merci. Il medico provinciale, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, puo' ordinare la distruzione delle merci sequestrate. Le persone incaricate del servizio di vigilanza sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.