Art. 11.

  Il titolare del permesso di prospezione di cui allo articolo 9 deve
corrispondere  allo  Stato  il canone anticipato di lire sei per ogni
ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.
  E'  escluso  il  rimborso  del  canone  nei  casi di decadenza o di
rinunzia parziale o totale al permesso.