Art. 14. Nell'ambito del permesso di prospezione di cui allo articolo 9 possono essere accordati a terzi permessi di ricerca. In tal caso, il titolare del permesso di prospezione potra' operare, nelle aree oggetto dei permessi dei terzi, per un periodo massimo di tre mesi dal conferimento di detti permessi, salvo il consenso dei titolari per l'ulteriore seguito delle operazioni.