Art. 14.

  Nell'ambito  del  permesso  di  prospezione  di cui allo articolo 9
possono essere accordati a terzi permessi di ricerca. In tal caso, il
titolare  del  permesso  di  prospezione  potra'  operare, nelle aree
oggetto  dei  permessi  dei terzi, per un periodo massimo di tre mesi
dal  conferimento  di  detti permessi, salvo il consenso dei titolari
per l'ulteriore seguito delle operazioni.