Art. 15.

  Il  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e l'artigianato, di
concerto  con  quello  per  la marina mercantile, sentito il Comitato
tecnico  per  gli  idrocarburi,  dichiara  decaduto  il  titolare del
permesso di prospezione previa contestazione dei motivi e prefissione
di  un  congruo  termine per le deduzioni dell'interessato, quando il
titolare stesso:
    1) perde i requisiti soggettivi di cui all'articolo 9;
    2) non corrisponde il canone di cui all'articolo 11;
    3) cede il permesso a terzi;
    4) non si attiene alle disposizioni delle autorita' competenti.