Art. 15. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso di prospezione previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso: 1) perde i requisiti soggettivi di cui all'articolo 9; 2) non corrisponde il canone di cui all'articolo 11; 3) cede il permesso a terzi; 4) non si attiene alle disposizioni delle autorita' competenti.