Art. 16.

  Il  permesso di ricerca e' esclusivo ed e' accordato ai richiedenti
cittadini  o enti italiani o a societa' aventi sede sociale in Italia
ed alle persone fisiche e giuridiche aventi nazionalita' di Stati che
ammettano i cittadini, gli enti e le societa' italiani alla ricerca e
coltivazione  degli  idrocarburi  liquidi  e gassosi nelle rispettive
acque  territoriali  e  piattaforme  continentali,  i  quali  abbiano
capacita'  tecnica  ed  economica  adeguata alle esigenze particolari
della ricerca su aree marine.
  In  caso  di  concorso di domande per la stessa zona si tiene conto
della  razionalita' e completezza del programma di lavoro che preveda
altresi'  la  sollecita  messa in valore dei giacimenti eventualmente
rinvenuti,   delle   garanzie   offerte  per  l'esecuzione  di  detto
programma,  con  particolare  riguardo  alle esperienze acquisite nel
settore  dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente
ha gia' fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese.
  A  parita'  di  condizioni  vale  il  criterio  della  priorita' di
presentazione delle domande.
  Sono  considerate  domande  concorrenti, ai fini del secondo comma,
quelle  presentate  nelle more della istruttoria e, in ogni caso, non
oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino
ufficiale degli idrocarburi.