Art. 16. Il permesso di ricerca e' esclusivo ed e' accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o a societa' aventi sede sociale in Italia ed alle persone fisiche e giuridiche aventi nazionalita' di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le societa' italiani alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle rispettive acque territoriali e piattaforme continentali, i quali abbiano capacita' tecnica ed economica adeguata alle esigenze particolari della ricerca su aree marine. In caso di concorso di domande per la stessa zona si tiene conto della razionalita' e completezza del programma di lavoro che preveda altresi' la sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha gia' fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese. A parita' di condizioni vale il criterio della priorita' di presentazione delle domande. Sono considerate domande concorrenti, ai fini del secondo comma, quelle presentate nelle more della istruttoria e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi.